IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 495, primo periodo, cosi' come modificato,  da  ultimo,  dal
decreto-legge   29   dicembre   2022,   n.   198,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,  secondo  cui  al
fine di semplificare le assunzioni di  cui  all'art.  1,  comma  446,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  le  amministrazioni  pubbliche
utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili  di  cui  all'art.  2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e  all'art.
3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.  280,  nonche'
dei lavoratori gia'  rientranti  nell'abrogato  art.  7  del  decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori  impegnati  in
attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di lavoro  a
tempo  determinato  o  contratti  di  collaborazione   coordinata   e
continuativa nonche' mediante altre tipologie  contrattuali,  possono
procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche  con  contratti
di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2023 -
termine prorogato da ultimo dal citato decreto-legge n. 198 del  2022
- in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione  organica,
al piano di fabbisogno  del  personale  ed  ai  vincoli  assunzionali
previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al
comma 497, primo periodo del medesimo art. 1 della legge n.  160  del
2019; 
  Visto l'art. 1, comma 497, della citata  legge  n.  160  del  2019,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1-quater), del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020, n. 8 secondo  cui  le  amministrazioni  interessate
provvedono a valere sulle risorse di  cui  all'art.  1,  comma  1156,
lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  ripartite  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, da emanare, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni presentano
istanza alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento
della  funzione   pubblica.   Ai   fini   dell'assunzione   a   tempo
indeterminato dei  lavoratori  impegnati  in  attivita'  di  pubblica
utilita', le regioni provvedono  mediante  il  pieno  utilizzo  delle
risorse a  tal  fine  stanziate  da  leggi  regionali,  nel  rispetto
dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 
  Visti il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
dicembre 2020, il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
20 maggio 2022 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 ottobre 2022, con i quali, in  attuazione  del  citato  comma  497
dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, si e' provveduto al  riparto
delle risorse dirette ad incentivare  il  percorso  assunzionale  dei
lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.  81
del 2000; 
  Visto il decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare,
l'art. 37-ter), secondo cui, per le  finalita'  di  cui  all'art.  1,
comma 495 della citata legge  n.  160  del  2019,  possono  procedere
all'assunzione  a  tempo  indeterminato  anche   le   amministrazioni
pubbliche presso le  quali  risultano  temporaneamente  utilizzati  i
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto
legislativo n. 81  del  2000.  Nelle  regioni  e  negli  enti  locali
sottoposti  a  commissariamento,  la  manifestazione   di   interesse
all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma
495, della citata legge n. 160  del  2019,  e'  espressa  dall'organo
commissariale; 
  Visto il citato art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge  n.
296 del  2006  il  quale  prevede  che,  a  decorrere  dall'esercizio
finanziario  2008,  e'  disposto  lo  stanziamento  di  un  ulteriore
contributo di 50 milioni di euro annui  per  la  stabilizzazione  dei
lavoratori socialmente  utili  e  per  le  iniziative  connesse  alle
politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che  rientrano
negli obiettivi di  convergenza  dei  fondi  strutturali  dell'Unione
europea, attraverso la stipula  di  un'apposita  convenzione  con  il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale a  valere  sul  Fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236; 
  Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
che istituisce, nello stato di previsione del Ministero  del  lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali,  il  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione nel quale  affluiscono,  tra  le  altre,  le
risorse del Fondo per l'occupazione; 
  Visto l'art. 1, comma 496, della citata legge n. 160  del  2019  il
quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, le risorse di  cui  al
richiamato art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del
2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio  2000,
n. 81; 
  Considerato che le risorse statali del Fondo per  l'occupazione  di
cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge  n.  296  del
2006  sono  destinate  all'assunzione  a  tempo   indeterminato   dei
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto
legislativo n. 81 del 2000 attualmente in  utilizzo  a  valere  sulle
risorse statali del medesimo Fondo nelle regioni che rientrano  negli
obiettivi di convergenza dei fondi  strutturali  dell'Unione  europea
(Basilicata, Calabria, Campania e Puglia); 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in  particolare,  l'art.
1, commi 446 e ss., come da ultimo modificato  dal  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla  legge  25
febbraio  2022,  n.  15  secondo  cui,  negli  anni   2019-2022,   le
amministrazioni pubbliche utilizzatrici, tra l'altro, dei  lavoratori
socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
n. 81 del 2000 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato
o contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  nonche'
mediante   altre   tipologie    contrattuali,    possono    procedere
all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti  lavoratori,  anche
con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della  dotazione
organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto  delle
condizioni prescritte dal medesimo articolo; 
  Vista la circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Ministero del lavoro
e delle politiche  sociali  in  cui  si  chiarisce  che,  nelle  more
dell'attuazione delle procedure di  cui  all'art.  1,  commi  446-448
della legge n. 145 del 2018, «possono continuare  le  stabilizzazioni
dei lavoratori socialmente utili ex  art.  2,  comma  1  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando  le  risorse  statali
gia' assegnate  alle  Regioni  interessate  mediante  le  convenzioni
sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 1, comma 1156, lett.
g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
  Considerato che la proroga del termine  per  l'assunzione  a  tempo
indeterminato di lavoratori socialmente  utili  a  valere  sul  Fondo
sociale per occupazione e formazione alla data del 30 giugno  2023  -
disposta, da ultimo, con il citato decreto-legge n. 198  del  2022  -
unitamente alla disponibilita' gia' presente di  risorse  finanziarie
sufficienti a favorire la stabilizzazione dei lavoratori  socialmente
utili  appartenenti  al  bacino  storico,  e'   volta   a   sostenere
l'attivazione di un ulteriore processo di stabilizzazione  successivo
a quelli attivati con il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 28 dicembre 2020, il decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 20 maggio 2022 e il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 ottobre 2022, per il riparto delle risorse dirette ad
incentivare il percorso assunzionale di tali lavoratori e che occorre
tener  conto  del  disposto  di  cui  al  citato  art.  37-ter),  del
decreto-legge n. 73 del 2021  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 106 del 2021; 
  Vista la nota a firma congiunta  del  Dipartimento  della  funzione
pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  prot.
n. DFP-0025843 del 17 aprile 2023 con  oggetto:  «art.  1,  comma  6,
lett. b) del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198:  proroga  al  30
giugno 2023 del termine previsto dall'art. 1, comma 495, della  legge
27 dicembre 2019, n. 160 relativo alle procedure  di  stabilizzazione
dei lavoratori socialmente utili di cui  all'art.  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.»; 
  Viste le istanze presentate secondo  le  modalita'  indicate  nella
citata nota a firma congiunta prot. n. DFP-0025843 del 17 aprile 2023
per il riparto delle risorse destinate ad incentivare l'assunzione  a
tempo indeterminato di lavoratori  socialmente  utili  a  valere  sul
Fondo sociale per occupazione e formazione; 
  Considerato che sette amministrazioni pubbliche  utilizzatrici  dei
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto
legislativo n. 81 del 2000 hanno presentato  istanze  ammissibili  in
relazione  all'assunzione  a  tempo  indeterminato   di   complessivi
ventinove lavoratori; 
  Ritenuto di dover ripartire, in attuazione del richiamato  art.  1,
comma 497, della legge n. 160 del 2019, le  risorse  statali  di  cui
all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296  del  2006
tra le Regioni Campania e Puglia  ai  fini  dell'assunzione  a  tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a  tempo  parziale,  dei
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto
legislativo n. 81 del 2000 a carico del Fondo sociale per occupazione
e  formazione,  riconoscendo  alle  amministrazioni  destinatarie  un
incentivo statale a regime, per un importo annuo pari a euro 9.296,22
per ciascun lavoratore, cumulabile con eventuali contributi regionali
ed  erogabile  a  decorrere  dalla  data  di   assunzione   a   tempo
indeterminato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il senatore  Paolo  Zangrillo  e'  stato  nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio  senatore
Paolo  Zangrillo  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica
amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per
la pubblica amministrazione senatore Paolo Zangrillo; 
  Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 12
luglio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Ripartizione risorse statali per incentivi alle  assunzioni  a  tempo
  indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui  all'art.  2,
  comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 27  dicembre  2019,
n. 160 le risorse di cui all'art.  1,  comma  1156,  lettera  g-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  destinate  ad  incentivare  le
assunzioni a tempo indeterminato, anche con  contratti  di  lavoro  a
tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui  all'art.  2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.  81  presso  le
amministrazioni indicate nell'elenco allegato 1 al  presente  decreto
sono ripartite, per l'annualita' 2023,  tra  le  Regioni  Campania  e
Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro  9.296,22
per ogni lavoratore  assunto,  cumulabile  con  eventuali  contributi
regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione  a  tempo
indeterminato, come indicato nel seguente prospetto  per  un  importo
annuo complessivo dell'onere pari a euro 269.590,38: 
    
 
=====================================================================
|          |           A           |       B        |   C (A × B)   |
+==========+=======================+================+===============+
|          |                       |         Importo|        Importo|
|          |    N. LSU FSOF istanze|       incentivo|      incentivo|
|          |         ammissibili da|   statale annuo|  statale annuo|
|          |           stabilizzare|      pro-capite|         totale|
+----------+-----------------------+----------------+---------------+
|Campania  |                     24|        9.296,22|     223.109,28|
+----------+-----------------------+----------------+---------------+
|Puglia    |                      5|        9.296,22|      46.481,10|
+----------+-----------------------+----------------+---------------+
|Totale    |                     29|        9.296,22|     269.590,38|
+----------+-----------------------+----------------+---------------+
 
  2. Le risorse suindicate sono assegnate  alle  regioni  di  cui  al
comma 1 dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  che  ne
disciplina le modalita' di trasferimento. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 11 ottobre 2023 
 
             p. il Presidente del Consiglio dei ministri 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                              Zangrillo 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                              Calderone 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2980